Legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 06/07/1976

Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 35/1974
2 Integrata la disciplina della legge da art. 2, primo comma, L. R. 35/1974
3 Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 20/1976
4 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
5 Integrata la disciplina della legge da art. 50, comma 2, L. R. 28/1988
6 Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 69, L. R. 1/2007
Art. 3
 
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1967, il limite d' impegno di lire 100 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, il limite di impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
- esercizio 1967 lire 100 milioni
- esercizio 1968 lire 150 milioni
- esercizio 1969 lire 200 milioni
- esercizi dal 1970 al 1986 lire 250 milioni
- esercizio 1987 lire 150 milioni
- esercizio 1988 lire 100 milioni - esercizio 1989 lire 50 milioni.

L' onere di lire 100 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 563, e quello per le annualità degli esercizi dal 1968 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Alla spesa per gli esercizi finanziari successivi, nonché alla maggiore spesa derivante dall' autorizzazione dei limiti di impegno per gli esercizi 1968, 1969 e 1970, si provvederà con l' incremento, previsto per detti esercizi, nel gettito della quota erariale di imposta generale sull' entrata, assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.