Legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 27/12/1986

Recupero sociale dei minorati psichici e fisici.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2 Legge abrogata da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 38/1975
2 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 22/1969
2 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 31/1972
3 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1973
2 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 2/1974
3 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 27/1974
4 Articolo sostituito da art. 16, primo comma, L. R. 38/1975
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 17, primo comma, L. R. 38/1975
6 Parole sostituite al primo comma da art. 66, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
7 Parole sostituite al secondo comma da art. 66, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
8 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986