Art. 7
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 č istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIV - il capitolo 668 con la denominazione: << Oneri derivanti per la concessione di eventuali garanzie sulle obbligazioni emesse dalla costituenda Societā finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia (spesa obbligatoria) >>.
Tale capitolo č incluso nell' elenco n. 2 delle spese obbligatorie, allegato allo stato di previsione del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966.
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' articolo 3 della presente legge faranno carico al sopraccitato capitolo 668 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.