Legge regionale 14 ottobre 1965 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/05/1988

Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione.

Art. 1

(1)(2)(3)

Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria beni immobili ed a eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazioni di fabbricati.

(4)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 57/1971

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 69/1975

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, secondo comma, L. R. 57/1971 nel testo modificato da art. 4, L. R. 75/1980

Parole aggiunte al primo comma da art. 53, comma 1, L. R. 28/1988

Art. 2

Le spese per l' attuazione della presente legge faranno carico alle disponibilità dello stanziamento iscritto al Capitolo 2120581 dell' esercizio finanziario 26 maggio - 31 dicembre 1964 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.