Legge regionale 14 ottobre 1965 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/05/1988
Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione.
Art. 1
(1)(2)(3)
Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria beni immobili ed a eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazioni di fabbricati.
(4)
Note:1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 57/1971
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 69/1975
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, secondo comma, L. R. 57/1971 nel testo modificato da art. 4, L. R. 75/1980
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 53, comma 1, L. R. 28/1988
Art. 2
Le spese per l' attuazione della presente legge faranno carico alle disponibilità dello stanziamento iscritto al Capitolo 2120581 dell' esercizio finanziario 26 maggio - 31 dicembre 1964 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.