Legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/05/1988
Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione.
Art. 2
Le spese per l' attuazione della presente legge faranno carico alle disponibilitą dello stanziamento iscritto al Capitolo 2120581 dell' esercizio finanziario 26 maggio - 31 dicembre 1964 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.