Art. 1
Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria beni immobili ed a eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazioni di fabbricati.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 57/1971
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 69/1975
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, secondo comma, L. R. 57/1971 nel testo modificato da art. 4, L. R. 75/1980
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 53, comma 1, L. R. 28/1988