Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 25, L. R. 19/2004
2 Articolo 5 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 6/2013
Art. 1
Č istituito il servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003
Art. 3
A cura dell' Assessorato delle Finanze viene redatto apposito capitolato speciale per l' affidamento del servizio di Tesoreria.
Note:
1 Parole soppresse al da art. 12, comma 7, L. R. 6/2013
Art. 4
La Tesoreria Regionale effettua i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilitā nel fondo cassa regionale, con anticipazioni, aventi carattere eccezionale e temporaneo, sino al limite di importo da determinarsi nel capitolato speciale.
Art. 5
Il capitolato speciale viene sottoposto all' approvazione della Giunta regionale e la convenzione da stipulare con l' istituto o con il consorzio concessionario, č firmata dal Presidente della Giunta in rappresentanza della Regione.
Art. 5 bis
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessitā di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 6/2013
Art. 6
Spetta all' Assessore alle Finanze la vigilanza sul servizio di Tesoreria regionale, che sarā svolto con le modalitā da stabilire con il regolamento per l' esecuzione della presente legge.
Art. 7
La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.