Legge regionale 09 settembre 1964 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 19/02/2015

Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell' indennità di presenza dei Consiglieri.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge dalla L. R. 21/1981

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003

Art. 2

(6)

La misura dell'indennità di presenza di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata in 6.300 euro mensili lordi.

(1)(2)(3)(7)(10)(13)(14)

Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata una trattenuta pari a un ventunesimo della predetta indennità mensile. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti i casi in cui l'assenza è da ritenersi giustificata.

(18)

Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n.16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n.30, la percentuale di riduzione dell'indennità di cui al primo comma è fissata nella misura del 36 per cento.

Al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del terzo comma e l'indennità ad esso spettante.

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 8/1967 con effetto dal 1° maggio 1967.

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 54/1973

Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 21/1981

Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 21/1981

Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 6/1995

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 6/1995

Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 38/1995

Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 2, L. R. 38/1995

Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, comma 3, L. R. 38/1995

10  Parole aggiunte al primo comma da art. 17, comma 7, lettera a), L. R. 18/2011

11  Parole aggiunte al secondo comma da art. 17, comma 7, lettera b), L. R. 18/2011

12  Parole sostituite al terzo comma da art. 17, comma 7, lettera c), L. R. 18/2011

13  Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 17, comma 9, L. R. 18/2011

14  Primo comma sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

15  Secondo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

16  Terzo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

17  Quarto comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

18  Quinto comma sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

19  Parole sostituite al quarto comma da art. 10, comma 1, L. R. 2/2015

Art. 3

(1)

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 decorre, per i Consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione da parte del Consiglio.

Note:

Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 4

Gli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell' organizzazione regionale e successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del Bilancio regionale.