Legge regionale 09 settembre 1964, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 19/02/2015

Determinazione delle indennitā di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell' indennitā di presenza dei Consiglieri.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge dalla L. R. 21/1981
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
Art. 2
Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n.16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n.30, la percentuale di riduzione dell'indennitā di cui al primo comma č fissata nella misura del 36 per cento.
Al consigliere che sia stato sospeso č corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del terzo comma e l'indennitā ad esso spettante.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 8/1967 con effetto dal 1° maggio 1967.
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 54/1973
3 Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 21/1981
4 Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 21/1981
5 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 6/1995
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 6/1995
7 Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 38/1995
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 2, L. R. 38/1995
9 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, comma 3, L. R. 38/1995
10 Parole aggiunte al primo comma da art. 17, comma 7, lettera a), L. R. 18/2011
11 Parole aggiunte al secondo comma da art. 17, comma 7, lettera b), L. R. 18/2011
12 Parole sostituite al terzo comma da art. 17, comma 7, lettera c), L. R. 18/2011
13 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 17, comma 9, L. R. 18/2011
14 Primo comma sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
15 Secondo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
16 Terzo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
17 Quarto comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
18 Quinto comma sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
19 Parole sostituite al quarto comma da art. 10, comma 1, L. R. 2/2015
Art. 3
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.