LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1984, n. 37

Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell' edilizia scolastica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1984
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 2
 
La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, l' elenco - e le somme relative - degli enti, istituzioni ed associazioni che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.
Art. 3
 
Gli oneri previsti dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dagli articoli 3 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al citato articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, la denominazione del suddetto capitolo 7067 viene integrata con la locuzione << nonché alle scuole secondarie di secondo grado e professionali di Stato >>.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 9 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 dal Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7090 con la denominazione: << Finanziamenti straordinari in conto capitale a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti i cui atti sono soggetti al controllo della Regione ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, per interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede:
- per lire 4.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986) mediante storno, di pari importo dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del medesimo stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7090 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.