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REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1303

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui. (034U1303)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1994)
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Testo in vigore dal:  16-8-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.