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REGIO DECRETO-LEGGE 2 novembre 1933, n. 1741

Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. (033U1741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1934
Il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1303 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 16/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 febbraio 1934, n. 367 (in G.U. 16/03/1934, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/05/1941)
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Testo in vigore dal:  28-12-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, e successive moditicazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riformare e di coordinare le disposizioni concernenti la elaborazione ed il deposito degli olii minerali e dei residui provenienti dalla raffinazione dei medesimi.
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

((L'importazione degli olii minerali greggi, dei loro derivati e dei residui della loro lavorazione, in quantità non inferiore, per ogni singola importazione, a kg. 200 per gli olii minerali lubrificanti ed a kg. 1000 per gli altri prodotti petroliferi, è posta sotto il controllo dello Stato secondo le norme del presente decreto))
.

((È pure posta sotto il controllo dello Stato, secondo le norme del presente decreto, ogni importazione, anche frazionata, non inferiore, per ciascun mese, a kg. 1500 per i lubrificanti ed a kg. 15.000 per gli altri prodotti petroliferi))
.