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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2016, n. 14

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio. (16G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2016
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Testo in vigore dal:  23-2-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste»;
Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma primo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle politiche agricole alimentari e forestali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Tra le funzioni esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le forme, nei limiti e con le modalità stabilite dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le funzioni sono esercitate in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonché con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 afferente la conservazione della diversità biologica. È fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre ferme le procedure previste dalla normativa statale in materia di attività internazionale delle Regioni e degli enti locali.
2. La configurazione unitaria del Parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia autonoma di Trento, uno per i comuni della Provincia autonoma di Bolzano e uno per i comuni della Regione Lombardia, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonché da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese e gli oneri di missione a carico dell'ente rappresentato. I compiti specifici e le modalità di funzionamento del comitato sono stabiliti dall'intesa di cui al comma 1.
3. Il comitato di coordinamento e di indirizzo è costituito entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1; si considera validamente costituito con la designazione dei rappresentanti degli enti territoriali di cui al comma 2 e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.
4. Le forme e i modi della specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio sono stabiliti con il piano e il regolamento del parco predisposti e approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, da ciascuna Provincia autonoma, in conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette.
A tal fine le Province autonome, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono con proprie leggi a disciplinare la procedura di formazione e approvazione delle rispettive proposte di piano e di regolamento, assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati. Le Province autonome assicurano il coordinamento delle leggi provinciali vigenti, anche mediante la loro modificazione, con il piano e il regolamento approvati.
5. Al fine di garantire l'effettività della configurazione unitaria del Parco e della relativa tutela, le proposte di piano e di regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta, per la verifica di conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato.
In sede di espressione del parere, il Ministero può richiedere modifiche e integrazioni alle proposte pervenute per assicurare le finalità del presente comma, garantendo comunque la compatibilità con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Le proposte di modifica del piano e del regolamento, nonché della perimetrazione del Parco sono predisposte e approvate dalle Province autonome, per le parti di rispettiva competenza territoriale, con le medesime procedure previste dal presente comma e dal comma 4.
6. Salve le attribuzioni del comitato, le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Province autonome, anche tramite appositi enti disciplinati con legge provinciale. Le Province autonome assicurano appropriate forme di consultazione e di partecipazione delle comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonché delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile. Per la parte ricadente nel territorio delle Province autonome la sorveglianza è esercitata dal rispettivo Corpo forestale provinciale.
7. Gli oneri, relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle Province autonome. I predetti oneri, a richiesta delle Province o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra le Province e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato per i parchi nazionali. Gli oneri sono assunti dalle Province, nel limite di euro 5.492.000,00, corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8. L'onere di cui al comma 7 è ripartito tra le Province autonome secondo criteri definiti mediante apposita intesa. Con specifico accordo tra le Province autonome, la Regione Lombardia e le Amministrazioni statali competenti sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia. Ogni ulteriore spesa, rispetto all'onere di cui al comma 7, è assunta dalle Province autonome nonché dalla Regione Lombardia, per la rispettiva parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa di cui al comma 1, sono inquadrati nei ruoli delle Province autonome o degli enti di gestione dalle stesse individuati, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza allegata all'intesa di cui al comma 1, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è oggetto di revisione concordata mediante intesa tra lo Stato e le Province al fine di garantire la corrispondenza con eventuali disposizioni normative statali in materia di inquadramento giuridico del personale entrate in vigore nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'intesa e l'entrata in vigore del presente decreto. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di assegnazione e spetta il trattamento economico fondamentale in godimento, all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello di destinazione è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. È comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative in materia delle Province autonome.
10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, le Province autonome o gli enti di gestione dalle stesse individuati subentrano, rispettivamente, nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia.
11. La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Dalle procedure non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assunto in esito alle predette procedure concorre a determinare il contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative della Provincia autonoma di Trento.
12. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. Le Province subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili ai beni di cui al periodo precedente che fanno capo agli organi e alle strutture periferiche del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio di rispettiva competenza. Resta fermo quanto previsto dall'intesa del comma 1 con riferimento all'assegnazione dei beni disciplinati dal presente comma ricadenti nel territorio della Regione Lombardia, nonché i rapporti giuridici facenti capo agli organi centrali del medesimo Consorzio, anche sulla base di appositi accordi con le Province.
13. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è soppresso con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente articolo o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della legge della Regione Lombardia, che recepisce l'intesa di cui al comma 1. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, i mandati relativi al direttore del Parco in carica e al presidente in carica operanti in regime di prorogatio sono prorogati fino alla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1.
14. Il comitato costituito ai sensi dei commi 2 e 3 esercita le funzioni ad esso demandate dalla data indicata dal comma 13.
15. Fino all'approvazione del piano e del regolamento del Parco continua ad applicarsi la disciplina di tutela e salvaguardia del Parco nazionale dello Stelvio vigente alla data indicata dal comma 13.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1974, n. 196.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è citato nella nota al titolo.
- La legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991 , n. 292, S.O. Il testo del comma 1 dell'articolo 35 è il seguente:
«Art. 35. (Norme transitorie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 . Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.».
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. Il testo del comma 515 dell'articolo 1 è il seguente:
«515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi o con norme di attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria.
Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.
Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.».
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, S.O. Il testo del comma 8 dell'articolo 11 è il seguente:
«8. In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre il 31 maggio 2015, le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.[».
- Il testo dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è riportato nelle note alle premesse.
- La legge 14 ottobre 1999, n. 403 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1999, n. 262, S.O.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O. Il testo dell'articolo 13 è il seguente:
«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.
- Il testo dell'articolo 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.
4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
4-septies. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.».
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. Il testo del comma 410 dell'articolo 1 è il seguente:
«410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190, S.O. Il testo del comma 5, primo periodo, dell'articolo 3 è il seguente:
«5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».
- Il decreto del Presidente della repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1973, n. 101, S.O.
- Il testo dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è riportato nelle note alle premesse.