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LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
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Testo in vigore dal:  2-5-2001

Art. 16

(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)
1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle regioni e delle province autonome per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.
4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2.
5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata.
6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Note all'art. 16:
- La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale").
- Il titolo della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è il seguente: "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3, lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
"f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.".