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LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

note: Entrata in vigore della legge: 23-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2021)
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Testo in vigore dal:  1-3-2009
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Art. 16

Istituzioni e attività della minoranza slovena
1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma 11) che "Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia".