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LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

note: Entrata in vigore della legge: 23-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2021)
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Testo in vigore dal:  23-3-2001

Art. 21

(Tutela degli interessi sociali,
economici ed ambientali)
1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.
2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.
3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.