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LEGGE 30 marzo 2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

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Testo in vigore dal:  4-5-2001

Art. 4

(Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono inserite le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".
Nota all'art. 4:
- Il testo del primo comma dell'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 338. - I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. È vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.".