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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2021
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Art. 45

Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.
2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio".
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. (66)
4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione.
5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato.
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.
8. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, un'anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno dell'importo di lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni di lire 675 miliardi disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.
9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 24 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
10. Al personale della società Poste italiane Spa che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unità che abbiano assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (19) (29)
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
12. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole "il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione".
13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET. L'Autorità individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete.
14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003 , risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.
15. A decorrere dal 1 gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie destinate ad interventi agevolativi per la ricerca nelle aree depresse di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del fondo medesimo. (5)
16. Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per interventi di ricerca, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, possono essere trasferite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fondo di cui al comma 14, con l'applicazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, e possono essere utilizzate anche per le medesime forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del 1988 per il finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo inferiore a 10 miliardi di lire. (5)
17. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
La novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, è disposta, previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n.
119. Nel caso di mutui concessi per le finalità di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la novazione è disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia.
18. Tra gli enti di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari immobili e diritti reali su immobili sono comprese le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito.
20. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari, rispettivamente, al 30 per cento per il 1998 ed al 10 per cento per il 1999 dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta; gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6".
22. All'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato".
24. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per l'anno 1998 ed in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 19 della medesima legge.
25. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché quelle poste in essere in applicazione dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità fiscale.
26. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, può essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento. (21)
27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni, fatte pervenire all'AIMA attraverso il sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997.
28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (29)
29. Al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
30. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole "l'altra esclusivamente" sono sostituite dalle seguenti: "l'altra prevalentemente".
31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato,
((dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro))
. Per i mutui e per le obbligazioni di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma.
33. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: "del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 4 per cento".
34. All'onere derivante dal comma 20, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4 lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. stesso sono abrogati i commi 15 e 16 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 51, comma 6) che " I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001."
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AGGIORNAMENTO (21)

La L. 27 marzo 2001, n. 122 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di tre mesi."
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AGGIORNAMENTO (29)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto:
- (con l'art. 19, comma 9) che "I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002."
- (con l'art. 52, comma 1) che "L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004."
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AGGIORNAMENTO (66)

- La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 164, lettera a)) che "Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti:
a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il regolamento di cui all'art. 1, comma 164, lettera a) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 è stato emanato con D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, pubblicato in G.U. 12/10/2017, n. 239.