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LEGGE 2 dicembre 1998, n. 423

Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.

note: Entrata in vigore della legge: 11-12-1998
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Testo in vigore dal:  11-12-1998

Art. 3

Interventi ulteriori
per il settore agricolo e agroalimentare
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, per le attività svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi.
2. Per far fronte alla grave crisi di mercato del settore pataticolo è attribuita all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno 1998 la somma di lire 7,5 miliardi per la concessione di aiuti nazionali all'ammasso privato delle patate.
3. Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dall'accordo interprofessionale del settore pataticolo, sono attribuite all'AIMA le somme di lire 1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999 per erogare aiuti a sostegno del prezzo delle patate destinate alla trasformazione industriale.
4. Per avviare le azioni nazionali derivanti dall'applicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE per l'approvazione un programma nazionale denominato "Biocombustibili". Per la realizzazione del predetto programma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.
5. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare sono autorizzate le seguenti spese: lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a ulteriore sostegno degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge; lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 18 miliardi per l'anno 2000 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modificazioni, riservati al finanziamento di progetti presentati da giovani agricoltori.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite complessivo di lire 8,5 miliardi per il 1998, di lire 49,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 63 miliardi per l'anno 2000, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 3:
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca: "Disciplina della riproduzione animale".
- Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante: "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali", è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1:
"2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori".