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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  23-11-2000
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Art. 48

Regioni ed enti locali
1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonché la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.
4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 1a Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali.
((22))
6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL.
8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.
10. Il Governo è delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998;
b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;
c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;
d) previsione della facoltà per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale, da accorpare possibilmente in un unico numero;
e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purché sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e succes- sive modificazioni;
f) versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta è determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed è versata al comune stesso;
g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalità di partecipazione alle attività di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonché di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni.
11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano:
a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;
b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi;
c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b);
d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;
e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma.
12. I decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresì le modalità di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b).
13. Al comma 144 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera p), le parole: "delle province" e "alle province" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "degli enti locali" e "agli enti locali";
b) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
"q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali";
c) alla lettera r) sono soppresse le parole: "e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q)".
14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 del presente articolo.