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LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal:  1-1-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

(Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi)
1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.
((11))
2. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico- medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della sanità e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.
3. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.
4. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.
7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale.
7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati".
6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione.
Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.
7. All'articolo 8, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono soppresse le parole "sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico".
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 14) che "Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformare in gestioni liquidatorie."