stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 agosto 1993, n. 301

Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.

note: Entrata in vigore della legge: 1/9/93 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-4-1999
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A s s e n s o
1. La donazione delle cornee è gratuita. È consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.
2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.
((1))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 1 aprile 1999, n. 91 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, è abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma 2".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Le disposizioni previste dall'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7".