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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
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Testo in vigore dal:  31-1-1991

Art. 15

(Ricerca e coltivazione geotermica).
1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione di coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve essere allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori.
2. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di cui al comma 1 è subordinato alla prestazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per l'adempimento degli impegni di cui al comma 1.
3. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai permessi o dalle concessioni stesse.
Nota all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche):
"Art. 4 (Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale e dell'assetto urbanistico). - 1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati nonché delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni e ai Comuni interessati per le eventuali osservazioni, che devono essere formulate entro tre mesi dalla ricezione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.
3. Se il permesso di ricerca riguarda un'area caratterizzata da particolari condizioni di instabilità geostrutturali, e come tale classificata con decreto del Presidente della Regione interessata, si applicano le procedure previste al successivo articolo 11".
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge n. 896/1986.
"Art. 11. (Disposizioni a salvaguradia dell'integrità ambientale dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico). - 1. Alla richiesta di concessione di coltivazione deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo, nonché delle opere di recupero ambientale che si propone di eseguire.
2. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al precedente comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni ed ai Comuni interessati, che esprimono parere vincolante entro i sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.
3. La concessione di coltivazioni può essere ugualmente rilasciata in difformità, previa deliberazione del CIPE integrato con la partecipazione del Ministero per l'ecologia e del Ministero per i beni culturali e ambientali, su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, o su richiesta della Regione interessata.
4. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti.
5. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo, previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione".