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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-1-2013
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Art. 17

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.
3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990.
4. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, della legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989.
5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto nel 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 sono incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981; n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.(19)
6. Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.
7. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonché per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dall'Italia centrale e meridionali di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazione dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, del decreto legge 2 aprile 1982, n.
129 convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 valutato in lire 750 miliardi e di quelli connessi e movimenti franosi in atto ovvero e grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987 n. 120, valutato in lire 150 miliardi il limite di indebitamento di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 è ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
8. Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche, ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 è ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
9. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991.
11. Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 è aumentata di lire 100 miliardi.
12. Per il proseguimento degli interventi finalizzati in salvaguardia di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalità indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quote, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi, per il 1990, è attribuita all'Università degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco è demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 e 1990, previ accertamenti di congruità dei lavori da realizzare da parte del Genio Civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.
13. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 190 recante interventi a favore del Vajont, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988.
14. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la concessione in favore della regione Emilia Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.
15. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa del mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata di lire 200 miliardi di cui lire 50 miliardi, in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
16. Per le finalità e con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa depositi e Prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con priorità per le opere di completamento di impianti già parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988 possono esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in lire 2 miliardi annui ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro.
17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 l'Azienda stessa è autorizzata a eseguire, nel limite di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di collegamento tra la Riva Traiana ed il Molo VII del Porto di Trieste.
18. Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici e debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti di cui sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità "aree a rischio ambientale", nonché interessati dalla presenza di impianti di installazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.(30a)
19. Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e prestiti e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 milardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità "aree a rischio ambientale" e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.(30a)
20. Per conseguire la realizzazione di un programma di salvaguardia dal litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dall'area metropolitana di Cagliari, è autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna.
21. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920 e succes- sive modificazioni ed integrazioni è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi per l'ano 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati "Badia Fiesolana" e "Villa Schifanoia", siti, rispettivamente nei comuni di Fiesole e di Firenze, quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della convenzione, firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonché alle spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.
22. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 580 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.
23. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908.
24. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490.
25. È autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessione alle cooperative costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni e per la concessione di un contributo integrativo affinchè l'onere a carico del mutuatario non superi il cinque per cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24.
26. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi, per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione perizie di varianti e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco, nel comune di Brennero, e di lire 10 miliardi per la cautela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75 da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata di ulteriori lire 1.000 miliardi.
28. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 2.500 miliardi.
L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
29. Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento dell'agricoltura, lire 450 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e rispettivamente lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5, dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
31. Per le stesse finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo.
Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato articolo 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988.
32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e di lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più razionale e sicura per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta, biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresì al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.
33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del citato articolo 3 nonché dell'articolo 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione è autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i ministri interessati, può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-sicentifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1› marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalità ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili.
35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti.
Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste dal comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667, del 1985.
37. Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilità ed alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n.
25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 è sostituito dal seguente:
"1. Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge".
38. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonché per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali.
39. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.
40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, è autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione è demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici può a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1› marzo 1986, n. 64.
41. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione, di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.
((47))
42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti sono presentati dal Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato, non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.
43. In favore dell'Università degli studi della Calabria è autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, nonché per l'acquisto di arredamenti e attrezzature.
44. La lettera b) dell'articolo 4, secondo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847 come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 è sostituita dalla seguente:
"b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo".
45. Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui.
46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990.
47. Per l'anno 1988 è autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono utilizzati dall'INAIL, per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione. Il termine già previsto al comma 14 quinques dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato al 31 dicembre 1988.
49. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonché tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi.
Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da essi richiesti ai fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi- benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi rifinanziate dal presente articolo, nonché di quelli realizzati e da realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.
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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 31 dicembre 1991, n. 433 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del belice, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è incrementata di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993."
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AGGIORNAMENTO (30a)

Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 ha disposto (con l'art. 7, comma 1-ter) che "Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n.67, è prorogato al 31 dicembre 1997".
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AGGIORNAMENTO (47)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."