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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal:  21-12-1986

Art. 13

1. Ai fini di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti a favore del fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di lire 10 miliardi.
Nota all'art. 13, comma 1:
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 828/1982 è il seguente:
"Art. 17. - Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.
Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni ivi previste.
Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a compiere le operazioni creditizie relative alle gestioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a norme di legge e di statuto.
L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è Così modificato:
"Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile".
Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attività economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio.
A favore del Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908. la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire".
- La legge n. 908/1955 concerne la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
- La legge n. 8/1970 reca modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.