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LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
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Testo in vigore dal:  20-7-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disporre con onere posto a carico del fondo per la protezione civile:
a) un contributo speciale di 2.500 milioni di lire in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale;
b) un contributo speciale di lire 2.000 milioni in favore dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettinia e sul torrente Verdesina e del ponte della Santissima Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione del 9 novembre 1982;
c) un contributo speciale di lire 500 milioni in favore del comune di Caluso in provincia di Torino per fronteggiare la situazione di emergenza idrica;
d) un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986, di lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi nell'anno 1988 in favore della regione Campania per gli interventi di emergenza relativi alle opere pubbliche danneggiate e ai danni nel settore dell'agricoltura a seguito delle avversità atmosferiche del novembre 1985 e per le opere di consolidamento del territorio della penisola sorrentina interessato dal movimento franoso in atto, nonché un contributo speciale di lire 5 miliardi a favore della regione Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto;
e) un contributo speciale di lire 3.500 milioni in favore della regione Emilia-Romagna per gli interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma;
f) un contributo speciale di lire 6 miliardi in favore della amministrazione provinciale di Salerno per il recupero del castello di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e culturali;
g) un contributo speciale di lire 30 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di Isernia per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere urgenti da realizzare nel centro storico della città
(( e interventi di riparazione e / o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905 ))
.
h) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore della regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamità verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di Santa Caterina allo Jonio, Cardinale e Botricello;
i) un contributo speciale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 alla regione Marche per il completamento degli
interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 46;
l) un contributo speciale di lire 8.500 milioni in favore del
comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in favore del comune di Chioggia per interventi per edifici civili e per le attività produttive danneggiate dalle calamità naturali;
m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamità naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
n) un contributo speciale di lire 5 miliardi in favore del comune di Iglesias per il trasferimento e la ricostruzione dell'abitato di Masua minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;
o) un contributo speciale di lire 10 miliardi in favore della regione Umbria per gli interventi di consolidamento dei territori interessati dalla frana della zona di Fontivegge nel comune di Perugia e dalla frana di Colle Capoluogo nel comune di Montone; (2)
p) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore del comune di Canosa di: Puglia per le opere di consolidamento idraulico forestale del territorio e per gli interventi di ripristino delle opere danneggiate dalle calamità naturali.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, con L. 27 marzo 1987, n. 120 ha disposto che "La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto può essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi".