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LEGGE 13 maggio 1985, n. 198

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1992)
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Testo in vigore dal:  21-5-1985

Art. 2


I contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono elevati rispettivamente a lire 2,5 milioni e a lire 8 milioni.
Nota all'art. 2:
Nell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, si prevede che dal Fondo di solidarietà nazionale "sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole", adottino diverse misure, tra le quali, la erogazione - ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088 - di un "contributo fino a lire 2,5 milioni a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 8 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta" (l'ammontare del contributo qui trascritto recepisce le modifiche apportate dall'art. 2 della legge qui pubblicata).