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LEGGE 3 maggio 1985, n. 204

Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 5


Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
;
c) non essere interdetto o inabilitato,
((. . .))
, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
.
Il richiedente deve inoltre:
1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.
L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.
Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.