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LEGGE 11 novembre 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1986)
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Testo in vigore dal:  30-11-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 1.550 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1982-85 e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546.
La quota per il 1982 resta determinata in lire 220 miliardi.
Per la concessione dei contributi pluriennali è, altresì, assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 200 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 2002.