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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  20-7-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 24

(Contributi dei fondi comunitari)


Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 9 comma 12) che "sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo."