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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  10-6-1975

Art. 6


Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, di cui al titolo III della presente legge, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) un limite di impegno di lire 10 miliardi per lo esercizio 1974, di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1976 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 18;
b) lire 3 miliardi per l'esercizio 1974, lire 6 miliardi per l'esercizio 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978, quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21;
c) lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4,2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 5 miliardi per l'esercizio 1977, lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1979, lire 800 milioni per l'esercizio 1980, per la concessione di contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico ai sensi dell'articolo 23;
d) lire 4 miliardi per l'esercizio 1974, lire 8,7 miliardi per l'esercizio 1975, lire 12,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 15,7 miliardi per l'esercizio 1977, lire 17,3 miliardi per lo esercizio 1978, lire 9,8 miliardi per l'esercizio 1979, lire 4,7 miliardi per l'esercizio 1980 e lire 2 miliardi per l'esercizio 1981 per la concessione di contributi a favore degli imprenditori che si impegnano a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'articolo 29;
e) lire 500 milioni per l'esercizio 1974, lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di cui all'articolo 30.