stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 gennaio 1970, n. 8

Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/1976)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-2-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742, assume la denominazione di "Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia" ed è autorizzato ad esercitare, su tutto il territorio della Regione, nelle forme e con le agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge istitutiva e dalle successive sue integrazioni, il credito a medio termine in favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonché ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da leggi speciali.