stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-3-1968

Art. 12

Collegio dei revisori


Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attività amministrativa dell'ente ospedaliero, è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.