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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
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Testo in vigore dal:  15-11-1960

Art. 6


Gli alloggi costruiti nelle province di Trieste, Gorizia, ed Udine con, lo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalità di cui all'articolo 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137.