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LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438

Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  7-1-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Trestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo, sono considerati, fino al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca.
Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino, ecc.) del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.
Restano del pari esclusi dalla franchigia:
a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonché i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;
b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale;
c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali:
658 - olii essenziali ed essenze;
661 - profumi sintetici costituenti essenze;
765 - saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i 766 prodotta saccarinati;
767 - alcaloidi;
780 - prodotti medicinali sintetici;
780-bis - prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati
come specialita medicinali;
782 - specialita medicinali;
806 - pelli da pellicceria.

Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e fitopatologica dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento della esportazione.