stai visualizzando l'atto

LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-8-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 7



La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni
((, anche in forma di Città metropolitane,))
ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.