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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (16G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  23-9-2016

Art. 10

Alienazione di partecipazioni sociali
1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.
È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.