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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22

Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  29-3-2011
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Art. 6

Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale
1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale è rilasciata dall'autorità competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.
3. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, la concessione per risorse geotermiche è rilasciata sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CIRM.
((
3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata.
))
4. La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.
6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle possibili interferenze.
7. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.