stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2007)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-4-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Trasferimento della ferrovia Udine-Cividale
1. Dalla data di consegna, da effettuarsi con le medesime procedure di cui all'articolo 5 da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia Udine-Cividale, già in gestione commissariale governativa, compreso il relativo ramo d'azienda.
2. Fino alla data della consegna di cui al comma 1 restano attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e le funzioni già svolte sui beni, impianti ed infrastrutture di cui al comma 1.
3. La titolarità delle autorizzazioni e licenze ministeriali, già rilasciate a favore della Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, si intende automaticamente trasferita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto individuato dalla Regione.
4. In funzione del trasferimento di titolarità di cui al comma 3, con la medesima decorrenza ivi indicata e
((fino al 31 dicembre 2007))
, nel contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, subentra il soggetto individuato dalla Regione e sono conseguentemente messi a disposizione di quest'ultimo i relativi beni, organizzazione e personale.
5. Dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto la Regione subentra nei rapporti contrattuali come instaurati ai sensi del comma 4 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto individuato dalla Regione, mentre dalla data della relativa consegna subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti.
6. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.