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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2003, n. 125

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti.

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Testo in vigore dal:  19-6-2003

Art. 2

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - 1. È istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.
2. La sezione di cui al comma 1 è composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.
3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalità di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.
4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.».
Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è citato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1934, n. 179:
«Art. 7. Il Presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il Procuratore generale sono nominati per decreto reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere è conferito, per metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere già di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado.
L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Certe dei conti possono ricevere od accettare incarichi e missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza.
Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 1791.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia:
«Art. 44. Il Presidente della giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione.».
- La legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1962.