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DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. 270

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili.

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Testo in vigore dal:  26-12-2002

Art. 6

Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in via transitoria, all'assegnazione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento e per il personale, si provvede in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 13 novembre 2000, recante: "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili".
2. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma quinto, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificherà il titolo IV dello Statuto, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, previa valutazione, d'intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Pisanu, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Frattini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'art. 6:
- Il testo del comma 1, dell'art. 130, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è riportato nella nota all'art. 1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 è citato nelle note all'art. 4.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 è citato nelle note all'art. 4.
- L'art. 63, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è stato integrato dall'art. 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001, si riporta il testo del quinto comma:
"Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione.".