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DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. 270

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili.

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Testo in vigore dal:  26-12-2002

Art. 3

Forme di collaborazione
1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza anche con la partecipazione dei responsabili di settore degli Uffici Territoriali del Governo, già competenti per la trattazione della materia, per assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.
2. Qualora, alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, non siano ancora state trasferite le risorse finanziarie ed umane di cui agli articoli 4 e 6, comma 1, la Regione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, delle strutture degli Uffici Territoriali del Governo.