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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  31-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 50

Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi. (8) (10) (13)
((73))
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. (8)
5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del
((1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa))
. (8)
6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.
7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.
(31)

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale dell'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dal comma 3 del presente articolo, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento.
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2001, n. 405 ha disposto (con l'art. 4, comma 3-bis) che limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalità previste dal comma 3, secondo periodo, del presente articolo, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 è determinata con legge regionale.
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AGGIORNAMENTO (31)

La Deliberazione 27 ottobre 2006, (in G.U. 14/11/2006, n. 265), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato: di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni nella misura dell'1,4 per cento".
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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall'articolo 1, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 vigenti per l'anno 2023. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023. ".