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DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/8/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  21-8-1999
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Art. 10

P o z z i
1. Tutti i pozzi esitenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. (2) (3)
((4))
2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione".

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla L.
21 ottobre 1994, n. 584 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1995."

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 aprile 1999, n. 136 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 agosto 1999, n. 290 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda."