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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (14G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 46

(Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)
1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3 .
a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:


--------------------------------------------------------------------
| Importo (in milioni di euro)
Regione o Provincia autonoma |--------------------------------------
| Anno 2014 | Anno 2015-2017
-----------------------------|------------------|-------------------
Trentino-Alto Adige | 3 | 5
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma | 43 | 61
Bolzano/Bozen | |
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma Trento | 42 | 59
-----------------------------|------------------|-------------------
Friuli-Venezia Giulia | 93 | 131
-----------------------------|------------------|-------------------
Valle d'Aosta | 12 | 16
-----------------------------|------------------|-------------------
Sicilia | 222 | 311
-----------------------------|------------------|-------------------
Sardegna | 85 | 120
-----------------------------|------------------|-------------------
Totale RSS | 500 | 703
--------------------------------------------------------------------"



b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.".
3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
"526. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:


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| Accantonamento (in migliaia di euro)
Regione a statuto speciale |--------------------------------------
| Anno 2014 | Anno 2015-2017
-----------------------------|------------------|-------------------
Valle d'Aosta | 10.157 | 6.925
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma Bolzano | 41.833 | 28.523
-----------------------------|------------------|-------------------
Provincia autonoma Trento | 36.507 | 24.891
-----------------------------|------------------|-------------------
Friuli-Venezia Giulia | 81.483 | 55.556
-----------------------------|------------------|-------------------
Sicilia | 194.628 | 132.701
-----------------------------|------------------|-------------------
Sardegna | 75.392 | 51.404
-----------------------------|------------------|-------------------
Totale | 440.000 | 300.000
-----------------------------|------------------|-------------------"



4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.
5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96. Per gli anni 2015-2020 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96. (23) (22)
((24))

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;
e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l' erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.
7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata.
7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (23)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 23 maggio 2018, n. 103 (in G.U. 1ª s.s. 30/05/2018, n. 22), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (che ha disposto la modifica del presente articolo, comma 6, periodi primo e terzo) "limitatamente alle parole «al primo e»".
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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 776) che "Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".
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AGGIORNAMENTO (24)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 832) che "In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020".