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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 (in G.U. 27/03/2010, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-3-2010
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Art. 2

Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province
1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1,
(( . . . ))
è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. ((In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.
1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: ", sentita previamente la provincia interessata,";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato".