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DECRETO-LEGGE 12 novembre 1996, n. 576

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-11-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 1996, n. 677 (in G.U. 09/01/1997, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  10-1-1997
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Art. 6

Interventi infrastrutturali
d'emergenza e di prevenzione
1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione di pericolo, compresi quelli previsti dagli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4, previsti nei piani di cui alle ordinanze indicate all'articolo 4, comma 1, il cui fabbisogno complessivo è stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e in lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali per lire 98 miliardi per la regione Toscana e per lire 75 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, con onere a carico dello Stato pari alla rata annuale di ammortamento. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, nonché agli enti locali interessati, ulteriori mutui a completamento degli interventi previsti dai piani di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni e gli enti locali interessati contraggono i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, i presidenti delle regioni possono utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative, già previste dalle ordinanze numeri 2449 e 2451 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996.
Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può, altresì, disporre
(( ,sentite le regioni interessate, ))
ulteriori ordinanze anche al fine di accelerare le procedure.
3. I presidenti delle regioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano con propri provvedimenti le relative disposizioni operative.
((
4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.
))
5. Eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalle regioni per gli interventi di cui agli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4.