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DECRETO-LEGGE 23 settembre 1994, n. 547

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/9/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 (in G.U. 23/11/1994, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  11-9-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ed incentivare il processo di sviluppo dell'economia con adeguati strumenti di intervento volti ad incrementare la domanda globale e l'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi a sostegno dell'occupazione
1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:
a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;
((4))
e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.
g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera g), pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2" sono abrogate le parole "di cui il 30 per cento" fino alla fine della lettera d) del presente decreto.