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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 512

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/8/1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 ottobre 1994, n. 590 (in G.U. 26/10/1994, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1995)
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Testo in vigore dal:  3-8-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le risoluzioni approvate rispettivamente dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1994 e dalla 12a commissione sanità del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994, in materia di
riorganizzazione delle unità sanitarie locali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire tempestivamente la nuova disciplina sul riordinamento delle unità sanitarie locali, nonché di procedere alla revisione dei criteri di selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata, previa diffida, con le medesime modalità dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
((2))
2. La nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono nulle. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle
condizioni di cui ai citati commi 9 e 11.
((2))
3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari.
Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provinca autonoma non adempia nei termini alla disposizioni di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.
((2))
5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994.
((2))
6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la
risoluzione del relativo contratto.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1995, n. 373,
(in G.U. 1a s.s. 2/8/1995, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-
legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito nella legge
17 ottobre 1994, n. 590, nella parte in cui si applica alla Provincia
autonoma di Bolzano."