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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1985, n. 12

Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 (in G.U. 09/04/1985, n.84). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1986)
Testo in vigore dal:  10-4-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87
1. Per far fronte alla situazione abitativa del Paese e per l'immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica del biennio 1986-87, è previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di lire, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste dall'articolo 13, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87;
b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.
2. Tale finanziamento è destinato alla attuazione degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal comma 9 dell'articolo 4.
3. A norma dell'art. 35, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.
4. All'onere di cui al precedente comma 1 lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Edilizia residenziale pubblica (rifinanziamento legge n. 94 del 1982)".
5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui al presente articolo nei comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il biennio 1986-87 l'assegnazione di lire
((3340))
miliardi agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
((1))
((
6-bis. Nei comuni con popolazione superiore al 50.000 abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli istituti autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio 1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e l'agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina
))
((1))
((
7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87, è autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b
))
((1))
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7-bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti, entro sessanta giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili
))
((1))
8. A valere sulle somme loro assegnate per il biennio 1986-87, le regioni accantoneranno prioritariamente i fondi occorrenti a fronteggiare i fabbisogni finanziari relativi alla realizzazione dei programmi in corso diversi dagli oneri riconosciuti, per il programma 1982-85, in applicazione dell'articolo 1, ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.
9. Per le finalità di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il CER ripartisce per il biennio 1986-87 la somma di lire 400 miliardi.
10. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di lire 250 miliardi nell'anno 1986.
11. Relativamente al programma del biennio 1986-87 l'aliquota di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, può essere elevata fino al 20 per cento dal CER su richiesta delle regioni, motivata con l'esistenza di particolare tensione abitativa.
12. Il comitato esecutivo del CER, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui al precedente comma 10 e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".